Albiolo_ Alighieri_ Cagno_ Cervi_ GdaMilano Munari_ Rodero_ Solbiate_
Scuola Primaria di Albiolo
Scuola Primaria Dante Alighieri di Binago
Scuola Primaria Emilia Bernasconi di Solbiate con Cagno loc. Cagno
Scuola Secondaria 1° Fratelli Cervi di Binago
Scuola Secondaria 1° Giovanni da Milano di Valmorea
Scuola Primaria Bruno Munari di Valmorea
Scuola Primaria di Rodero
Scuola Primaria Don Gnocchi di Solbiate con Cagno loc. Solbiate
Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

I provvedimenti del Dirigente scolastico sono pubblicati all'Albo dell'istituto.

I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola.
Entro tale termine, chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
D.P.R. 275/1999, art. 14, comma 7